Norme del codice penale italiano per ricatto sessuale con minacce di diffamazione
Di seguito elenchiamo le principali norme del codice penale italiano che possono essere invocate in un caso di ricatto sessuale con minacce di diffamazione:
1. Estorsione (Art. 629 c.p.)
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, commette il reato di estorsione.
- Pena prevista: reclusione da 5 a 10 anni e multa da 1.000 a 4.000 euro.
Nel caso specifico, la richiesta di denaro o favori personali sotto la minaccia di divulgare immagini o video compromettenti rientra a pieno titolo in questa fattispecie.
2. Minaccia (Art. 612 c.p.)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in modo tale da incutere particolare timore, la pena è la reclusione fino a 1 anno.
- La diffusione di contenuti intimi o sessuali viene considerata una minaccia grave, aggravata dalla potenziale lesione alla dignità e alla reputazione della vittima.
3. Diffamazione (Art. 595 c.p.)
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro.
- Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è la reclusione fino a 2 anni o una multa fino a 2.065 euro.
- Se la diffamazione è commessa tramite mezzi di comunicazione elettronica (ad esempio social network, messaggi, o piattaforme online), la pena è aumentata.
4. Violazione della Privacy (Art. 167 del Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003)
Il trattamento illecito di dati personali, comprese immagini o video, al fine di arrecare un danno all’interessato o di ottenere un profitto ingiusto costituisce reato.
- Pena prevista: reclusione da 1 a 6 anni.
Se i dati sono di natura sensibile (es. contenuti sessuali), la pena è ulteriormente aggravata.
5. Revenge Porn (Art. 612-ter c.p.)
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona interessata è un reato autonomo introdotto dal “Codice Rosso”.
- Pena prevista: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro.
- La pena è aggravata se il colpevole agisce per vendetta, profitto o con minacce.
6. Accesso abusivo a sistema informatico (Art. 615-ter c.p.)
Se il ricattatore ha ottenuto i contenuti compromettenti accedendo senza autorizzazione a dispositivi informatici o account personali della vittima, si configura questo reato.
- Pena prevista: reclusione da 1 a 5 anni.
La pena è aggravata se i dati sottratti sono di natura privata o sensibile.
7. Aggravanti comuni
In base all’Art. 61 c.p., il reato è aggravato se:
- È commesso con abuso della fiducia della vittima;
- È rivolto a una persona particolarmente vulnerabile (es. minorenne o persona in difficoltà);
- È compiuto tramite mezzi che causano danni particolarmente gravi (es. diffusione virale online).
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