Sextortion : cosa dice la legge italiana

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Sextortion : cosa dice la legge italiana


Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.

Condotta criminale:

  • art. 629 c.p. (estorsione)
  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
  • art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene) depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016
  • art. 610 c.p. (violenza privata)
  • art. 612 c.p. (minacce).

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 629 c.p. Estorsione: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 …”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699]  , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate  (c.p. 29,64)….”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo….”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000“.

Art. 610 c.p. Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. …”.

Art. 612 c.p. Minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. …”.

Fonte : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12_1.wp?contentId=GLM1144677

 


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